Don Trotti Records

Gli Statuti

Stato dell’impresa & l’associazione
(Svizzera)

L’impresa

UID (Indice centrale dei nomi commerciali) : CHE-172.418.238

STATO : Attiva

SEDE : 1296 Coppet

SCOPO : Acquisizione di diritti di sfruttamento nonché produzione, distribuzione, diffusione e qualsiasi altra forma di sfruttamento di registrazioni, immagini e suoni; commercializzazione, vendita di prodotti derivati, produzione di beni correlati e fornitura di servizi correlati, nonché acquisizione e valutazione di altri diritti di proprietà commerciale ed esecuzione di tutte le operazioni connesse; può creare filiali e succursali.

L'associazione

Forma giuridica, scopo e sede

Art.1
Sotto il nome di Don Trotti Records è costituita un’impresa a scopo di lucro regolata dai presenti statuti e dalle disposizioni del Codice Civile Svizzero.

Art.2
L’Associazione si propone di:

  • 1: Scambio culturale-musicale tra la Svizzera e il resto del mondo.
  • 2: Sviluppo di strutture amministrative e musicali.
  • 3: Stabilire relazioni con le sezioni governative dei paesi in cui l’associazione opera.
  • 4: Utilizzo dei diversi studi in cui l’associazione opera.
  • 5: Registrazione, presa vocale, missaggio e mastering nel settore audiovisivo.
  • 6: Produzione, pubblicazione, edizione e distribuzione audiovisiva.
  • 7: Organizzazione e gestione di concerti, festival o altri eventi.
  • 8: Supporto, apprendimento e gestione degli artisti iscritti all’associazione.
  • 9: Contratto editoriale con gli artisti iscritti all’associazione.
  • 10: Collaborazione con altre entità su progetti specifici esterni all’associazione.
  • 11: Azione caritativa tramite donazioni di membri e non membri dell’associazione.
  • 12: Ricerca di fondi privati o pubblici.

Art.3
La sede dell’Associazione è a Chemin Riamoz 12, 1296 Coppet VD, Svizzera, Don Trotti Records. La sua durata è illimitata.

Organizzazione

Art.4
Gli organi dell’Associazione sono:

  • 1. L’Assemblea Generale;
  • 2. Il Comitato;
  • 3. L’Organo di revisione;

Art.5
Le risorse dell’Associazione sono costituite da contributi ordinari o straordinari dei suoi membri, donazioni o lasciti, dai proventi di prodotti derivati, prodotti o servizi delle attività dell’Associazione e, se del caso, da sussidi delle autorità pubbliche.
L’esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
I suoi impegni sono garantiti dal suo patrimonio, con esclusione di qualsiasi responsabilità personale dei suoi membri.

Membri

Art.6
Qualsiasi persona o organizzazione interessata a raggiungere gli obiettivi indicati nell’Art.
Per quanto possibile, l’Associazione prevede di produrre una newsletter per i membri e le persone vicine all’Associazione.

Art.7
L’Associazione è composta da:

A. Membri individuali;

  • 1. Membri attivi
  • 2. Membri passivi
  • 3. Artisti

B. Membri collettivi;

  • 1. Membri attivi
  • 2. Membri passivi
  • 3. Artisti / Gruppi

Art.8
Le richieste di ammissione sono inviate al Comitato per posta o email. Il Comitato ammette i nuovi membri e informa l’Assemblea Generale delle loro adesioni.

Art.9
La qualità di membro si perde:

  • per dimissioni. In tutti i casi il contributo dell’anno rimane dovuto.
  • per esclusione per "giusta causa"

L’esclusione è di competenza del Comitato. La persona interessata può ricorrere contro questa decisione all’Assemblea Generale. Il mancato pagamento ripetuto delle quote (due anni) comporta l’esclusione dall’Associazione.

Assemblea Generale

Art.10
L’Assemblea Generale è l’organo supremo dell’Associazione. Comprende tutti i suoi membri.

Art.11
Le competenze dell’Assemblea sono le seguenti. Essa:

  • Adotta e modifica gli statuti;
  • Elegge i membri del Comitato e l’Organo di revisione;
  • Determina gli orientamenti di lavoro e dirige l’attività dell’Associazione;
  • Approva i rapporti, adotta i conti e vota il bilancio;
  • Concede o nega lo scarico del loro mandato al Comitato e all’Organo di revisione;
  • Fissa la quota annuale o i compiti da svolgere in cambio dai membri individuali e collettivi;
  • Si pronuncia sugli altri progetti all’ordine del giorno;

L’Assemblea Generale può occuparsi o essere investita di qualsiasi oggetto che non abbia affidato ad altro organo.

Art.12
Le riunioni sono convocate almeno 14 giorni prima dal Comitato. Il Comitato può convocare assemblee generali straordinarie ogni volta che se ne presenta la necessità.

Art.13
L’Assemblea è presieduta dal Presidente o da un altro membro del Comitato presente a tali riunioni.

Art.14
Le decisioni dell’Assemblea Generale sono prese a maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità, il Presidente ha voto decisivo.

Art.15
Le votazioni avvengono per alzata di mano. Su richiesta di almeno cinque membri, esse si tengono a scrutinio segreto. Non è ammesso il voto per delega.

Art.16
L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno su invito del Comitato.

Art.17
L’ordine del giorno dell’assemblea annuale (cosiddetta ordinaria) comprende necessariamente:

  • Il rapporto del Comitato sull’attività dell’Associazione durante l’anno trascorso;
  • Uno scambio di opinioni / decisioni riguardanti lo sviluppo dell’Associazione;
  • I rapporti di tesoreria e dell’Organo di revisione;
  • L’elezione dei membri del Comitato e dell’Organo di revisione;
  • Le proposte individuali.

Art.18
Il Comitato è tenuto a inserire all’ordine del giorno dell’Assemblea Generale (ordinaria o straordinaria) qualsiasi proposta di un membro presentata per iscritto almeno 14 giorni prima.

Art.19
L’Assemblea Generale Straordinaria si riunisce quando convocata dal Comitato o su richiesta di un quinto dei membri dell’Associazione.

Art.20
Il Comitato esegue e applica le decisioni dell’Assemblea Generale. Esso dirige l’Associazione e prende tutte le misure necessarie per raggiungere lo scopo. Il Comitato decide su tutte le questioni che non siano espressamente riservate all’Assemblea Generale.

Art.21
Il Comitato è composto da almeno cinque membri, nominati per due anni dall’Assemblea Generale. Essi sono rieleggibili tutte le volte che l’Assemblea Generale lo ritenga opportuno. Il Comitato si costituisce da sé. Si riunisce tutte le volte che le attività dell’Associazione lo richiedono.

Art.22
L’Associazione è validamente vincolata dalla firma collettiva di due membri del Comitato.

Art.23
Il Comitato è responsabile di:

  • Adottare le misure necessarie per raggiungere gli obiettivi;
  • Convocare Assemblee Generali Ordinarie e Straordinarie;
  • Prendere decisioni riguardanti l’ammissione, le dimissioni dei membri e le loro eventuali esclusioni;
  • Garantire l’applicazione dei regolamenti, redigere i regolamenti interni e amministrare il patrimonio dell’Associazione;

Art.24
Il Comitato è responsabile della tenuta della contabilità dell’Associazione.

Art.25
Il Comitato assume dipendenti (retribuiti) e volontari dell’Associazione. Può affidare a qualsiasi persona dell’Associazione o esterna all’Associazione un mandato a termine limitato.

Organo di controllo

Art.26
L’organo di revisione verifica la gestione finanziaria dell’Associazione e presenta un rapporto all’Assemblea Generale. È composto da due revisori eletti dall’Assemblea Generale.

Scioglimento

Art.27
Lo scioglimento dell’Associazione è deciso dall’Assemblea Generale con la maggioranza di due terzi dei membri presenti. L’eventuale attivo sarà attribuito a un’organizzazione che persegua scopi analoghi.

Statuti Adottati

Art.27

I presenti statuti sono stati adottati dall’assemblea costitutiva del 31.12.24 a Coppet, Svizzera

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Telefono : +66 65 319 7944

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